Responsabilità medica e nesso causale
Legame eziologico tra la condotta ed evento è condizione imprescindibile per l’attribuibilità del fatto illecito.
Il primo comma dell’art. 40 c.p. legge: “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.
Ne deriva che la sussistenza di un legame eziologico tra la condotta e l’evento rappresenta la condizione imprescindibile per l’attribuibilità del fatto illecito e per il giudizio sull’eventuale risarcimento del danno.
Come si verifica la sussistenza del nesso causale?
Si procede innanzitutto con il c.d. giudizio contro-fattuale. (1) In caso di condotta commissiva occorre estrarre dallo scenario la condotta indagata e verificare se l’evento viene meno o permane; (2) in caso di omissione occorre viceversa aggiungere la condotta omessa e verificare la sorte dell’evento.
Quando si può ritenere verificato il nesso causale tra condotta ed evento?
In primis si rende necessaria una verifica se esista un nesso causale su base scientifica che sostenga l’evento dannoso. Questa “copertura scientifica” viene espressa con una percentuale di probabilità (30-40-50%).
Qual è la percentuale che soddisfa il nesso causale?
In assoluto nessuna. La c.d. sentenza Franzese (Cass. Pen., Sez. Un., n. 30328/2002) chiarisce che la verifica del nesso causale non si deve fondare sul semplice indice di probabilità statistica (i.e la percentuale), bensì sul grado di probabilità logico-razionale di operatività della legge scientifica nel caso concreto. Ne deriva che anche una copertura scientifica a basso coefficiente statistico è in grado di soddisfare il nesso causale nel singolo caso concreto a cui si applica, così come una legge con alto coefficiente statistico potrebbe non soddisfarlo in altro caso.
Come si verifica il nesso causale sul piano logico-razionale?
Significa indagare se, nel caso concreto, sussistano fattori causali alternativi in grado di produrre l’evento e di valutarne il potenziale impatto. Nel caso di condotte omissive, i fattori causali alternativi riguardano quei fattori che nel caso in esame avrebbero annullato il potenziale salvifico della condotta omessa (Cass. Pen. n.43786/2010).
Che differenza esiste tra nesso causale nel diritto penale e nel diritto civile?
Struttura e modalità di accertamento del nesso causale nel diritto penale e nel diritto civile sono sostanzialmente uguali. Nel processo penale il nesso causale deve essere soddisfatto in maniera più stringente i.e. oltre ogni ragionevole dubbio; mentre nel civile vige la regola del “più probabile che non” (Cass. Civ. n.581/2008).
30 AGOSTO 2023 / DA QUALITY-ADMIN