Colpevole il medico che omette di eseguire i dovuti approfondimenti diagnostici (Cass. n.15876/2023)
Paziente si reca in PS per dolore in ipocondrio sinistro e viene dimesso senza alcun approfondimento diagnostico strumentale con diagnosi di “ipertensione arteriosa”. Il mese successivo il paziente ritorna in PS e viene diagnosticato con rottura di aneurisma aortico addominale che lo porta a decesso nonostante intervento chirurgico d’urgenza.
In primo grado, nonostante venga riconosciuto l’errore diagnostico e lo scostamento dalle linee guida e dalle buone pratiche, gli imputati vengono assolti ritenendo il tribunale che non fosse possibile assumere ogni oltre ragionevole dubbio (questo il punto centrale, ndr) che una condotta corretta avrebbe evitato il decesso del paziente. La corte di Appello invece afferma la responsabilità dei medici annotando la differenza sostanziale dei tassi di sopravvivenza tra interventi in elezione (3-7%) e in urgenza (48-72%); differenza che permane ampia nonostante le comorbilità del paziente nel caso in questione. Gli imputati ricorrono in Cassazione.
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso sostenendo che la Corte d’Appello aveva applicato correttamente i principi della sentenza “Franzese” (Sez. U. n. 30328/2002), secondo cui il nesso di causalità nei reati omissivi impropri deve ritenersi accertato e sussistente oltre ogni ragionevole dubbio “tutte quelle volte in cui con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica (quindi non solo sulla base di una probabilità statistica-ndr), dalla diagnosi omessa o dall’intervento terapeutico non effettuato o male effettuato, sarebbe potuta derivare non solo la salvezza della vita del paziente, ma anche un’attenuazione del danno prodotto dalla patologia con conseguente ritardo dell’evento morte.”
Dalla Redazione